Diploma di Istruzione di II grado

Ritiro

I diplomi, stampati ogni anno dall’Istituto Poligrafico dello Stato e inviati agli Uffici scolastici Regionali, vengono consegnati dall’istituto presso la quale sono stati conseguiti.

Generalmente sono pronti in consegna dall’anno solare successivo all’anno della maturità. Si consiglia di telefonare all’Ufficio didattica dell’Istituto scolastico per verificarne la disponibilità.

Lo studente dovrà presentarsi, previo appuntamento, con la seguente documentazione:

  • documento di riconoscimento valido;
  • versamento della tassa erariale. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), l’importo della tassa scolastica erariale per il rilascio/ritiro dei relativi diplomi è di € 15,13 e dovrà essere versata all'Agenzia delle Entrate tramite il modello F 24 ordinario o semplificato utilizzando il codice tributo: TSC4 (denominato “Tasse scolastiche – diploma”).

Il diploma è consegnato al diplomato stesso oppure ad un delegato munito di:

  • atto di delega firmato dal delegante;
  • fotocopia fronte-retro firmata del documento di riconoscimento del delegante;
  • documento di riconoscimento del delegato.

l Diploma di maturità si presenta come “pergamena” ed è unico è non può essere soggetto a duplicati. Per avere valore legale, il diploma di maturità deve contenere determinate informazioni tra le quali: il giorno e il mese in cui è stato acquisito, il titolo, la firma in originale del presidente della commissione che ha esaminato lo studente, la votazione conseguita (sul fronte), la data del ritiro ed il numero cronologico del registro degli esami di Stato (sul retro).

È possibile, a conclusione dell’Esame di Stato, richiedere un certificato di conseguimento del diploma (che viene redatto in carta libera) all’Istituto scolastico competente (allegato C)

Dati errati: nel caso in cui i dati anagrafici riportati sul diploma siano errati, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica della scuola che ha rilasciato il documento (o, se la scuola non esiste più, all’Ufficio Territoriale), la quale potrà apportare modifiche al documento, ma non potrà rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche se sul documento sono state riportate delle correzioni (Legge 7 febbraio 1969, n.15).

Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma

In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l’interessato può ottenere il certificato sostituivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione).

Vediamo ora l’iter per richiedere il certificato sostitutivo:

  • presentare, in originale, domanda di rilascio del duplicato di diploma Dirigente recarsi presso l’istituto scolastico in cui è stato conseguito (ALLEGATO A);
  • allegare copia del documento di identità del richiedente;
  • produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) contenente la dichiarazione del perché viene fatta richiesta di un certificato sostitutivo e dichiarazione in cui si attesta di non aver mai fatto domanda prima per tale documento sostitutivo (ALLEGATO B).

La certificazione sostitutiva è rilasciata in unica copia e consegnata dall’Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso l’Istituto.

Si potranno, comunque, avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l’avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell’istituto scolastico (ALLEGATO C).

Nel caso in cui sia iscritto a un corso universitario, accertarsi che il titolo di studio non sia stato depositato all’atto dell’iscrizione alla facoltà e giacere negli archivi universitari.

Allegati

C-rilascio_cerificato_conseguimento.pdf

A-rilascio_cert.sost.diplomi.pdf

B-rilascio_ dichiarazione_ cert.sost.diplomi.pdf

Ultima revisione il 17-09-2024 da MANUELA MAZZOLA