Contributi scolastici e tasse

EROGAZIONE LIBERALE (da versare all'Istituto Scolastico tramite piattoforma Pago In Rete)

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali erogazioni possono dunque essere richieste solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.

  • Il Consiglio di Istituto ha stimato la quota dell’erogazione liberale in € 95.00 a studente per anno scolastico (contributo scolastico di natura esclusivamente volontaria). Si precisa che è fissata una quota minima (€ 25.00) per coprire almeno i costi che la scuola deve obbligatoriamente sostenere per ogni alunno (es. fotocopie, materiale didattico o altro, laboratori). Si informano le famiglie che i contributi vengono destinati per finanziare le attività in coerenza con il Piano dell'offerta formativa (POF) e il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) visionabili nel sito istituzionale dell’Istituto.

PAGAMENTO: L'erogazione liberale deve essere versata tramite PAGO IN RETE (info nella Sezione Studenti e Famiglie) - codice scuola PDIS02700T

Sono detraibili dall’imposta sul reddito le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

TASSE SCOLASTICHE (da versare all'Agenzia delle Entrate tramite bollettino postale o F24)

ATTENZIONE - pagare solo la singola tassa dovuta 

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:

  • Tassa di iscrizione:: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro (pagata una volta).
  • Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro (pagata ogni anno)
  • Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).

    Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

  • Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio (tassa di rilascio/ritiro dei relativi diplomi). L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Pagamento per la singola tassa dovuta

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, all'Agenzia delle Entrate tramite le tre possibili modalità:

  1. bollettino postale disponibile presso gli uffici postali c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando;
  2. attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016;
  3. a decorrere dal 1 gennaio 2020, modello F 24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019:
    • TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” (€ 6.04);
    • TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” (€ 15.13)
    • TSC3. Denominato “Tasse scolastiche – esami” (€ 12.09)
    • TSC4. Denominato “Tasse scolastiche – diploma” (€ 15.13)

Indicazioni per la compilazione del modello F24 ordinario o semplificato:

  • nell’intestazione indicare il codice fiscale ed il nominativo dello/a studente/ssa;
  • nel campo “codice fiscale del coobligato/erede/genitore/tutore/curatore..” indicare il codice fiscale del genitore/tutore/ecc.;
  • nel campo “codice identificativo” inserire il codice 02;
  • nella sezione  ERARIO inserire:
    • il codice tributo e l’importo relativi alla tassa che si deve pagare
    • l’anno di riferimento nel formato AAAA con le seguenti modalità:
    • se il pagamento si riferisce all’anno scolastico (ovvero per le tasse di iscrizione e frequenza) indicare l’anno iniziale (es: A.S. 2019/2020 riportare 2019)
    • se il pagamento si riferisce alle tasse Esami e Diploma indicare l’anno di riferimento (es: A.S. 2019/2020 riportare 2020)
    • la somma nella colonna “importi a debito versati”

Le ricevute comprovanti il pagamento devono essere consegnate all'ufficio Didattica.

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

La richiesta deve essere presentata allo sportello Uff. Didattica tramite predisposta modulistica (Vedi la sezione Modulistica Studenti e Famiglie)

 

RICHIESTA DI RIMBORSO 

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.

Per quanto riguarda l’erogazione liberale, essendo la stessa una donazione "specifica" volontaria e deliberata autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche per sostenere le proprie attività (PTOF), in caso di trasferimento presso altro istituto essa può essere parzialmente rimborsata solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.

 Da: https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo

Ultima revisione il 17-09-2024 da Jessica Bullara